Per il riconoscimento dell'assegno non si guarda alla comparazione dei redditi fra le parti. Cass. 16 marzo 2018 n. 6663
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Il ricorrente lamentava che il giudice del merito non avesse tenuto conto, nella valutazione delle risorse economiche per la concessione dell'assegno, della modesta differenza fra i redditi fra le parti, della casa ex coniugale assegnata alla moglie, degli oneri locativi a carico del marito e della nascita di un altro figlio.La Cassazione accoglie il ricorso, rilevando che il giudice del fatto non avesse fatto corretta applicazione dei principi in materia, in linea con il nuovo orientamento inaugurato con la 11504/2017: il giudice del divorzio deve verificare se la domanda soddisfi le condizioni di legge non con riguardo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì con
esclusivo riferimento alla "indipendenza o autosufficienza
economica" del coniuge richiedente.Alle
condizioni reddituali dell'altro coniuge può aversi riguardo
soltanto nell'eventuale fase della quantificazione dell'assegno.
autore: Fossati Cesare
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