inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il prelievo da conto corrente cointestato non costituisce automaticamente atto di accettazione di eredità – Cass. 22 febbraio 2018, n. 4320

Mercoledì, 28 Marzo 2018
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. 22 febbraio 2018, n. 4320 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Una chiamata all'eredità aveva effettuato prelievi sul conto corrente cointestato con il de cuius fino a farne calare il saldo a debito e aveva di fatto attinto anche dalla quota di spettanza in via teorica di quest'ultimo. Da tale condotta si voleva inferire automaticamente l'accettazione tacita dell'eredità in oggetto.
La Suprema Corte precisa che nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dall'art. 1298 c.c., comma 2, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo . A fronte di tale dato, il mero probabile richiamo (implicito) della parte ricorrente alla spettanza al de cuius della metà del saldo in base alla presunzione dell'art. 1298 c.c., non è idoneo a far emergere che il prelievo totale abbia rappresentato un atto che il chiamato "non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede" (art. 476 c.c.), non risultando in alcun modo che si sia discusso in causa chi abbia effettuato i versamenti che hanno condotto al saldo, al netto dei prelevamenti, nell'ambito di un'azione di accertamento della qualità di erede in cui l'onere probatorio dell'accettazione è a carico di chi agisce in giudizio contro il chiamato.

autore: Fossati Cesare