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Se i fratelli biologici dell'adottato lo permettono, egli può accedere alle informazioni che lo riguardano. Cass. del 20 marzo 2018 n. 6963.

Venerdì, 23 Marzo 2018
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. del 20 marzo 2018 n. 6963. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Importante puntualizzazione dell'esercizio del diritto dell'adottato a conoscere le proprie  origini, viene eseguita dalla Corte di Cassazione. Secondo la Corte non è possibile limitare l'accesso alle informazioni ai soli genitori biologici, ma è necessario estenderlo anche ai congiunti più stretti, come i fratelli e le sorelle, a prescindere dal fatto che l'articolo 28 della legge 184/1983 non li menzioni espressamente. Il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni concernenti le sorelle e i fratelli biologici adulti è possibile per i giudici solo  dopo il compimento del 25esimo anno di età dell'adottato e "previo interpello dei fratelli e delle sorelle, mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto".

autore: Zadnik Francesca