Competenza al giudice della crisi familiare anche se l'atto di impulso è del PM minorile. Tribunale per i Minorenni di Potenza, 7 dicembre 2017
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L'esistenza di ragioni di connessione tra i giudizi
relativi alla crisi familiare e giudizi de potestate
(ordinariamente attribuiti alla competenza del tribunale
per i minorenni), fa sì che, in deroga a tale
attribuzione di competenza, quando sia in corso un
giudizio di separazione, di divorzio od un giudizio ex
art. 316 c.c., anche in pendenza dei termini per le
impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al
passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle
azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o
ablativi della responsabilità genitoriale, proposte
successivamente e richieste con unico atto introduttivo
dalle parti, deve attribuirsi al
giudice del conflitto familiare.La vis attrattiva in favore del tribunale ordinario opera anche allorché il ricorso de potestate sia stato promosso dal PM minorile.
autore: Fossati Cesare
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