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Competenza al giudice della crisi familiare anche se l'atto di impulso è del PM minorile. Tribunale per i Minorenni di Potenza, 7 dicembre 2017

Venerdì, 16 Marzo 2018
Giurisprudenza | Competenza | Merito
Tribunale per i Minorenni di Potenza, 7 dicembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'esistenza di ragioni di connessione tra i giudizi relativi alla crisi familiare e giudizi de potestate (ordinariamente attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni), fa sì che, in deroga a tale attribuzione di competenza, quando sia in corso un giudizio di separazione, di divorzio od un giudizio ex art. 316 c.c., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti, deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare.
La vis attrattiva in favore del tribunale ordinario opera anche allorché il ricorso de potestate sia stato promosso dal PM minorile.

autore: Fossati Cesare