La nullità per simulazione si fa strada per il tramite del diritto canonico. Corte d'Appello di Lecce, 2 febbraio 2018
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Non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano la sentenza ecclesiastica che pronunci la nullità del matrimonio concordatario per esclusione dell'indissolubilità e della prole, dal momento che la causa di nullità si atteggia in modo non dissimile all'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123 c.c.La circostanza che la pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della norma (decorso un anno dalla celebrazione ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione) è dovuta a differenze nella disciplina fra i due ordinamenti che tuttavia non interferiscono con istituti e principi essenziali dell'ordinamento interno.
Ricorrono pertanto le condizioni per la declaratoria di efficacia della sentenza straniera ai sensi dell'Accordo stipulato fra l'Italia e la Santa Sede il 18.02.1984.
Ricorrono pertanto le condizioni per la declaratoria di efficacia della sentenza straniera ai sensi dell'Accordo stipulato fra l'Italia e la Santa Sede il 18.02.1984.
autore: Fossati Cesare
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