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La violenza verso il coniuge non è mai giustificata dalla condotta dell'altro. Cass. ord. 19 febbraio 2018 n. 3293

Martedì, 20 Febbraio 2018
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Legittimità
Cass. ord. 19 febbraio 2018 n. 3293 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

All'esito di un giudizio di separazione, la stessa veniva addebitata all'uomo, responsabile di fatti violenti nei confronti della moglie che avevano determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ricorreva in appello l'uomo, sollevando eccezioni in merito all'omessa valutazione del comportamento della donna, e la corte terrritoriale dichiarava la separazione addebitabile anche alla donna. Ricorreva in cassazione quest'ultima, ritenendo che il proprio comportamento fosse da ascrivere alle continue violenze subite dal marito, che l'avevano di fatto spinta ad intraprendere una nuova relazione in costanza di matrimonio. Dispone la corte suprema di legittimità che le doglianze della donna, attinenti al merito, non possano e non debbano essere discusse in tale sede, dichiarando il ricorso inammissibile. Comunque viene ribadito il principio che il comportamento violento di un coniuge non possa mai essere giustificato dalla condotta dell'altro e che, tale comportamento, non possa nemmeno essere utilizzato per giustificare il tradimento del coniuge.

autore: Zadnik Francesca