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Corretta l'autonomia del padre separato nelle questioni relative alla salute dei figli, anche se in regime di affidamento condiviso. Cass. ord. del 16 febbraio 2018 n. 3913.

Sabato, 17 Febbraio 2018
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass. ord. del 16 febbraio 2018 n. 3913 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La madre ricorreva in Cassazione per le modifiche alle disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli minori, lamentando che i bambini non fossero stati nuovamente ascoltati nonostante fossero stati dichiarati capaci di discernimento. La donna si doleva del fatto che i figli fossero stati collocati presso il padre non a causa del loro miglior interesse ma relativamente a delle proprie posizioni di intransigenza nei confronti di ricorso alla medicina non tradizionale, all' omeopatia e al rifiuto della stessa di sottoporre alla vaccinazione i propri figli.
La Cassazione rilevava il corretto operato del tribunale territoriale, sia ove non aveva ritenuto opportuno ri ascoltare i bambini, sia ove aveva riteuto che il loro miglior interesse fosse permanere con il padre, date le convizioni della donna su tecniche mediche e omeopatia, opinioni e convincimeni che non aveva saputo meglio giustificare o spiegare in sede di ricorso avverso la sentenza appellata.

autore: Zadnik Francesca