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Il testamento del beneficiario in favore dell'ads può essere valido. Tribunale di Trieste, 6 maggio 2017

Sabato, 10 Febbraio 2018
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Tribunale di Trieste 6 maggio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Tizio, sottoposto ad amministrazione di sostegno, dispone con testamento in favore del proprio ads e della di lui moglie. Gli eredi impugnano il predetto lascito adducendone la nullità in virtù del disposto di cui all'art. 411, comma 2, c.c., che richiama le disposizioni testamentarie degli articoli 596 e 599 c.c. in tema di nullità delle disposizioni a favore del tutore o di soggetti interposti.
L'ads convenuto e la di lui moglie si costituiscono affermando che la testatrice era senz'altro capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento e che dunque non avrebbe trovato applicazione l'art. 596 c.c., dettato per i soggetti incapaci e che non sarebbe applicabile l'art. 411, comma 2, c.c., in quanto tale norma non distinguerebbe tra amministrazione di sostegno "sostitutiva" e "di assistenza". Inoltre, la norma richiamata rinvierebbe agli artt. 596 e 599 c.c. solo nei limiti in cui sono compatibili.
Il Tribunale, dopo aver verificato il contenuto del provvedimento di nomina ed averlo qualificato come ads di assistenza, conclude per la validità del testamento impugnato, sottolineando come le norme richiamate dall'art. 411, comma 2, c.c., le quali sanciscono la nullità delle disposizioni testamentarie a favore del tutore, sono applicabili solo "in quanto compatibili" poiché le norme richiamate sono dettate in materia di interdizione e, pertanto si riferiscono a una fattispecie legale in cui il tutelato perde del tutto la propria capacità di agire in ragione di un'infermità di mente abituale, ad essa sostituendosi quella del suo tutore, esse non possono ritenersi compatibili con un'amministrazione di sostegno come quella di cui al caso in esame. Si deve in definitiva convenire con quella parte della dottrina che limita l'ambito di applicabilità dell'art. 411, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede che gli artt. 596 e 599 c.c. si applicano anche all'amministratore di sostegno "in quanto compatibili", alla sola figura dell'amministrazione sostitutiva, mentre invece il soggetto sottoposto ad una pura amministrazione di assistenza dovrà essere considerato in grado di disporre per testamento a favore dell'amministratore di sostegno.

autore: Fossati Cesare