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La riconciliazione richiede una reale ripresa delle relazioni materiali e spirituali e va dedotta specificamente. Cass. 23 gennaio 2018 n. 1630

Martedì, 6 Febbraio 2018
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 28 settembre 2017 – 23 gennaio 2018, n. 1630 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'attrice impugnava il testamento del marito, dal quale era separata con addebito, rivendicando la qualità di erede legittimaria per essere cessati gli effetti della separazione per asserita ricostituzione del vincolo coniugale.

Per la Corte gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali, costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale.

Il giudice del merito aveva ritenuto che l'attrice non avesse specificamente allegato l'avvenuta cessazione degli effetti della separazione. L'avvenuta riconciliazione dei coniugi, quale causa estintiva degli effetti della separazione, concreta un'eccezione in senso proprio, che deve essere formulata mediante una specifica deduzione, non essendo sufficiente la generica istanza di rigetto della domanda avversaria.

autore: Fossati Cesare