Esenzione totale da ogni tributo, se il contratto è stipulato per la risoluzione della crisi coniugale nella separazione. Comm.trib.reg. Lazio, sent 12 aprile 2017, n. 2179
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La commissione Tributaria competente per territorio, in primo grado aveva contestato l'esenzione totale dai tributi dovuti per la registrazione del contratto di compravendita immobiliare, stipulato da un padre in adempimento degli accordi di separazione, a seguito dei quali egli si era obbligato all'acquisto di un immobile da un soggetto estraneo alla coppia, a favore della moglie e dei figli minorenni, con la formula del contratto a favore di terzo ex art 1411 cc. Il contratto di compravendita prevedeva che la moglie divenisse usufruttuaria dell'immobile e che i figli minori se ne riservassero conseguentemente la nuda proprietà. Il contratto era stato registrato in esenzione da imposte, in
applicazione dell'articolo 19, legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui
tutti «gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento
di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio», «sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni
altra tassa». In grado di appello però la decisione veniva ribaltata, poichè l'agevolazione viene considerata applicabile anche nel caso in cui l'atto abbia come protagonisti soggetti diversi dai coniugi. Secondo tale lettura, la norma di cui
all'articolo 19, legge 74/1987 deve essere intesa in senso ampio, vale a
dire che il trattamento agevolato, nell'intento del legislatore, deve
ritenersi ammissibile nella misura in cui l'atto da compiersi sia
funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi
coniugale. Ciò che rileva per applicare il trattamento fiscale di favore, infatti, è
che venga data esecuzione agli accordi assunti nel verbale di
separazione consensuale omologato.
autore: Zadnik Francesca
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