Non è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto per la figlia minorenne che sia affidata in maniera esclusiva ad un genitore. Tribunale di Mantova,12 dicembre 2017
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Non è necessario che il genitore affidatario esclusivo del figlio minore chieda autorizzazione al giudice tutelare al rilascio del passaporto. Ciò poichè ai sensi dell'art. 3, lett. b) della legge 1185/67 in materia di rilascio passaporti a favore di minori, l'autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria quando il richiedente "sia titolare esclusivo della responsabilita' genitoriale sul figlio". In ridetta ipotesi, come nel caso di specie, quindi, il passaporto potrà essere rilasciato a fronte della semplice richiesta alla competente Questura del genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, senza che siano necessari anche l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare.
autore: Zadnik Francesca
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