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La lettera di dichiarazione di credito inviata al notaio incaricato dell'inventario non interrompe la prescrizione nei confronti dell'eredità. Cass. 23 maggio 2017 n. 12950

Giovedì, 28 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. civ. sez.-II n°12950 del 25 maggio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella fattispecie un Consorzio Agrario inviava lettera di credito al notaio incaricato delle operazioni di inventario di una Curatela di eredità beneficiata, a mezzo del quale indicava l'esistenza di un credito a proprio favore. Tale credito era stato poi dichiarato prescritto in sede giurisdizionale, sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello. Il Consorzio ricorreva dunque in Cassazione affermando che la lettera inviata al Notaio quale ausiliario del Giudice ben poteva essere considerato atto interruttivo della prescrizione. La Corte rigetta la doglianza, ribadendo l'orientamento secondo il quale le cause di sospensione ed interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., sono tassative e tipiche. L'atto indirizzato ad un ausiliario del giudice, quale il notaio incaricato della redazione dell'inventario, in assenza di notifica agli eredi, non costituisce dunque atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Ben diversa al riguardo appare la posizione del notaio incaricato dell'inventario, ed ausiliario del giudice, rispetto a quella del curatore dell'eredità giacente, in quanto soltanto il secondo, a seguito del rilascio dei beni ereditari a favore dei creditori, da parte dell'erede, assume l'incarico di procedere alla liquidazione e gestione del patrimonio ereditario nell'interesse dei creditori, dei legatari e degli stessi eredi quale soggetto incaricato dei poteri di amministrazione e di disposizione dei beni ereditari e dunque legittimato alla ricezione di atto avente efficacia interruttiva della prescrizione.

autore: Fossati Cesare