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Congruo il risarcimento per il danno non patrimoniale sofferto dalla famiglia di una neonata, deceduta per patologia congenita non diagnosticata. Cass. sent. del 7 dicembre 2017 n. 29333

Cass. sent. del 7 dicembre 2017 n. 29333 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Alla base del risarcimento economico a seguito di danno non patrimoniale subito dai genitori di una neonata deceduta a seguito di patologia congenita non diagnosticata per errore c'è la necessità di risarcire il dolore sofferto dai genitori per una morte verificatasi per cause naturali, a causa della mancata diagnosi delle malformazioni e della consequenziale mancata interruzione della gravidanza.
Non deve essere considerato inadeguato o irrisorio l'importo, proprio perchè alla base del corrispettivo c'è la considerazione della mancata diagnosi e della perdita di chance conseguente al non aver potuto scegliere in modo consapevole se portare avanti la gravidanza o interromperla. Non si tratta di risarcire la perdita di un rapporto parentale causata dall'inadempimento di un medico.
Per la Corte, quindi, il richiamo alle tabelle di Milano relativo al danno parentale è stato correttamente compiuto dal giudice del merito a titolo meramente orientativo con lo scopo di evitare liquidazioni arbitrarie. Si tratta, in altre parole, di una liquidazione che costituisce "il risultato di un apprezzamento equitativo che non viola norme o criteri giuridici e che non è sindacabile in sede di legittimità".Ciò posto, corretta è anche la diversificazione del risarcimento tra i due genitori, che deriva dalla specificità del pregiudizio da risarcire, dal più diretto coinvolgimento della madre nella scelta abortiva preclusa e dall'inconscio senso di colpa sofferto dalla donna per le malformazioni.

autore: Zadnik Francesca