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La casa di proprietà e la pensione minima non consentono di escludere il diritto all'assegno divorzile della donna ultrasessantacinquenne. Cass. ord. del 5 dicembre 2017 n. 28994

Giovedì, 7 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. ord. del 5 dicembre 2017 n. 28994 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L' allontanamento dal parametro del tenore di vita come presupposto per disporre il diritto all'assegno divorzile per il coniuge più debole, non esclude che questo non possa essere disposto in caso di oggettiva differenza fra i redditi e fra i beni posseduti, ove la corresponsione della somma non cagioni lesione del reddito eccessiva per il soggetto obbligato.
Nella specie, la corte territoriale aveva opportunamente valutato le condizioni obiettive economiche dei singoli coniugi secondo il principio che sarebbe poi stato definito quello di autoresponsabilità economica ed appurato che, mentre la donna, ormai non più in giovane età e non più in grado di reperire attività lavorativa, percepiva una pensione di € 400,00 ed era proprietaria della casa in cui viveva e di alcuni fondi terrieri all'estero di scarso valore, l'uomo godeva di maggiore disponibilità economica e poteva corrispondere assegno divorzile all'ex moglie senza che ciò determinasse eccessiva lesione alla sua sfera patrimoniale. Dovuto e congruo viene quindi ritenuto l'assegno da 600,00.= euro all'ex moglie.

autore: Zadnik Francesca