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Illegittimo il rifiuto della banca di effettuare l'operazione richiesta dal singolo erede. Cass. 20 novembre 2017 n.27417

Sabato, 2 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 settembre – 20 novembre 2017, n. 27417 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Gli eredi avevano chiesto di poter prelevare le somme giacenti sul conto del de cuius, nonché di poter disporre degli investimenti, ma la banca aveva però opposto un rifiuto, consentendo un limitato prelievo al fine di fare fronte alle spese funerarie.
Secondo la Corte deve ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite (n. 24657/2007), che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.

autore: Fossati Cesare