Il procedimento ex art. 250 c.c. può essere scisso in due fasi distinte: prima il consenso al riconoscimento, quindi i provvedimenti sul mantenimento. Tribunale di Genova 13 luglio 2017
Sabato, 2 Dicembre 2017
Giurisprudenza
| Riconoscimento / Disconoscimento
| Merito
Sezione Ondif di Genova
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Un padre conveniva la madre in giudizio ex art. 250 c.c. per ottenere una sentenza che tenesse luogo del mancato consenso della madre al riconoscimento del figlio naturale e per ottenere una regolamentazione delle visite e l'ammontare del suo contributo al mantenimento del minore.La madre non proponeva opposizione nei termini di legge. Il Tribunale di Genova, preso atto della mancata opposizione, ritiene di rendere sentenza parziale sul punto, demandando al prosieguo del giudizio le statuizioni sull'affidamento e il mantenimento. Secondo il Collegio, il procedimento ex art. 250 c.c. mediante la pronuncia di una sentenza che sarebbe necessariamente "condizionata", nel senso che il contenuto dispositivo e condannatorio in merito all'affidamento ed al mantenimento del minore e all'assunzione del cognome, verrebbe ad avere efficacia e valenza esecutiva solo dopo e a condizione che il ricorrente proceda effettivamente al riconoscimento, risulta appropriato procedere mediante la previa pronunzia parziale sull'autorizzazione al riconoscimento, differendo poi ogni altra decisione al prosieguo del procedimento, subordinatamente alla prova dell'avvenuto, effettivo, riconoscimento. Ciò, anche per evitare che i provvedimenti adottati nell'interesse del minore possano rimanere quiescenti sine die o rimessi alla volontà discrezionale della parte che potrebbe ritardare o anche non procedere mai all'autorizzato riconoscimento. In questo modo, si garantisce l'interesse del minore, con una celere definizione in merito al riconoscimento e al formale ingresso nella vita del figlio da parte del genitore e si evita anche il rischio di svolgere un'inutile attività istruttoria.
autore: Fossati Cesare
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