L'erede non convivente non subentra nel contratto di locazione stipulato dal de cuius. Cass. 10 novembre 2017 n. 26670
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La Corte d'appello di Roma confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado, pronunciata la cessazione per decesso del conduttore del contratto di locazione relativo a un immobile inserito nell'edificio condominiale intercorso tra il condominio e il de cuius, accertava l'occupazione senza titolo di tale immobile da parte degli eredi non conviventi condannando questi ultimi al risarcimento del danno in favore del condominio. Il ricorso interposto dagli eredi viene rigettato sulla base del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale l'erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto (analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione) quegli è un detentore precario della res locata al de cuius, sì che nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale.I ricorrenti non avevano inoltre dato nessuna prova del ricorso di eventuali presupposti legittimanti la successione di eventuali eredi (o di altri soggetti) nella posizione contrattuale del conduttore (negli specifici casi in cui tale successione è prevista dalla legge) pur essendo gravati dal relativo onere probatorio.
autore: Fossati Cesare
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