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Non sono litisconsorti necessari i beneficiari di trust ma è bene siano invitati in giudizio dal trustee, per tutelare i propri interessi. Cass. sent. n° 19376 del 3 agosto 2017

Domenica, 12 Novembre 2017
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Legittimità
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In caso di trust a favore dei figli, che è oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori del padre, la corte sottolinea come, gli stessi non debbano essere considerati  litisconsorti necessari, poichè la destinazione non incide sulla titolarità dei beni, né fa insorgere un diritto soggettivo in loro favore.
In ordine al (la dotazione del) trust, si precisa quindi che le posizioni beneficiarie sono soggette alla discrezionalità del trustee. L'unico legittimato passivo (oltre al debitore) è il trustee in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto ed è dunque candidato a resistere in giudizio. i beneficiari non sono parti necessarie del processo, ma possono intervenire per evitare di essere pregiudicati in caso di revoca.

autore: Zadnik Francesca