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La morte dell'ex coniuge che avvenga fra il primo e secondo grado di giudizio è da considerarsi causa di cessazione della materia del contendere. Cass. ord. n° 26489 dell' 8 novembre 2017

Sabato, 11 Novembre 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. ord. n° 26489 dell' 8 novembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte di Cassazione si occupa di un caso particolarmente complesso in cui si costituiscono in giudizio in aderenza alle richieste del defunto, la seconda moglie e i figli dello stesso, nonchè la prima moglie, che aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento dell'assegno divorzile pari a mille euro e una somma a titolo di risarcimento del danno subito dall'ex coniuge. Nelle more del secondo grado di giudizio infatti, l'attore era deceduto ma proseguivano nel giudizio la nuova moglie ed i figli, insistendo nelle richieste del de cuius. La corte di legittimità però, rifacendosi a pronunce precedenti, ribadisce che l'esame dei motivi di ricorso è preclusa dall'intervenuto decesso del coniuge nel corso del giudizio di appello. La morte di uno dei due coniugi, sopravvenuta durante il giudizio di separazione o divorzio, infatti, comporta la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i rapporti economici connessi.

autore: Zadnik Francesca