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Un'applicazione prudente e temperata del nuovo criterio inaugurato dalla Cassazione dell'autosufficienza economica. Corte d'Appello di Genova, 12 ottobre 2017

Venerdì, 3 Novembre 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità | Merito Sezione Ondif di Genova
Corte d'Appello di Genova, sentenza n. 106 del 12 ottobre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per la Corte d'Appello di Genova la Corte di Cassazione, con il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia n. 11504 del 11 maggio 2017, dopo 27 anni di utilizzo del parametro costituito dal tenore di vita, con l'introduzione del criterio dell'autosufficienza economica è come se avesse fornito la legge quadro, ma non le direttive attuative.
L'applicazione del nuovo parametro ai casi concreti è tutt'altro che agevole.
La prima sezione della Cassazione ha peraltro scelto di disapplicare l'art. 374 cpc che imponeva di sottoporre la questione alle sezioni unite, rendendo anche da questo punto di vista incerto discernere se si sia di fronte ad una svolta irreversibile.
Se da un lato è vero che il criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio non può più essere mantenuto per la constatazione che nella maggioranza dei casi il divorzio impoverisce i coniugi, tuttavia un'applicazione rigorosa del nuovo parametro dell'autosufficienza economica rischia di rivelarsi ingiustamente punitivo verso l'ex coniuge che, rimasto sposato per quindici o venti anni, abbia con sacrifici continuato a lavorare per incrementare le risorse economiche familiari.
Ritenere che tutti gli ex coniugi che hanno un lavoro, anche se sottopagato, siano autosufficienti significa punire sistematicamente il coniuge debole che si è impegnato duramente per continuare a lavorare e al contempo gestire casa e i figli e favorire invece quelle persone che hanno abbandonato ogni attività lavorativa per farsi mantenere da un coniuge benestante.
Va pertanto valutato, in presenza di un coniuge richiedente un assegno che svolga attività lavorativa, la necessità di un'integrazione del suo reddito alla luce dei concreti oneri che lo stesso debba sostenere, tenendo conto del suo lavoro, del suo patrimonio, della sua salute e della sua collocazione nella società.
Nel caso di specie la conservazione dell'assegno già stabilito in sede di separazione risponde all'esigenza che la beneficiaria mantenga un certo decoro, richiesto dagli ambienti dalla stessa frequentati, che il suo solo stipendio non sarebbe in grado di assicurare.

autore: Fossati Cesare