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Se i due coniugi hanno vissuto autonomamente 30 anni dopo la separazione prima di chiedere il divorzio non sussistono i parametri per l'assegno divorzile. Cass. 25327 del 25 ottobre 2017.2017

Venerdì, 27 Ottobre 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. 25327 del 25 ottobre 2017. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Secondo i nuovi parametri indicati nella nota sentenza del maggio scorso in materia di assegno divorzile, esso non è dovuto se vi sia una buona capacità economica di entrambi, a prescindere dal tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, che non è più considerato come tale parametro principale di valutazione per il riconoscimento dell'obbligo.
I coniugi dalla separazione, avvenuta nel 1982, sino al 2012,avevano condotto vite separate ed ed economicamente autonome, pertanto era da escludersi che vi fosse titolo a ricollegare la richiesta di assegno divorzile della donna relativa al tenore di vita tenuto dalla coppia per i due anni di matrimonio, essendo indimostrabile che la stessa non fosse stata autonoma economicamente per i trenta anni precedenti, avendo comunque svolto attività che, se anche precarie, erano state oggettivamente adeguate a garantirle un'indipendenza economica.

autore: Zadnik Francesca