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L'assegno di mantenimento a seguito di separazione può essere anche sospeso oltre che non aumentato, se c'è la possibilità di lavorare per la parte a cui era stato riconosciuto. Cass. ord 23322 del 5 ottobre 2017

Sabato, 14 Ottobre 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. ord 23322 del 5 ottobre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Una donna affetta da una patologia invalidante, si vedeva riconoscere un assegno di mantenimento dal tribunale territoriale in sede di separazione dal marito.
Ottenendo la certificazione di invalidità, la donna chiede un aumento del contributo dall'ex marito, ma il tribunale le sospende addirittura l'erogazione.
Secondo il tribunale infatti, la donna non ha alcun diritto di chiedere un aumento, giacchè "la malattia si era manifestata già prima della separazione" e la stessa domanda di invalidità era stata proposta prima dell'omologa, per cui, visto che non erano stati rilevati elementi sopravvenuti, era corretta anche la sospensione dell'assegno per la donna, almeno sino alla cessazione dell'attività lavorativa svolta.
Infatti "per chiedere la revisione delle condizioni della separazione personale occorre la rappresentazione di fatti diversi o nuovi. La donna non aveva subito radicali modifiche nella sua capacità lavorativa a seguito della dichiarazione di invalidità e pertanto corretta era stata la decisione di sospendere l'assegno di mantenimento.

autore: Zadnik Francesca