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Anche il genitore separato può chiedere al giudice l'ottemperanza del contributo al mantenimento delle figlie da parte dell'ex marito obbligato. Tribunale di Caltanissetta, sent. del 19 giugno 2017 n° 289

Sabato, 14 Ottobre 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
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Una ex moglie aveva chiesto ed ottenuto che il Tribunale competente emanasse atto di precetto avverso il proprio ex marito, obbligato al contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni che vivevano con lei, ma che era stato inadempiente a tale impegno.
Contro l'intimazione di pagamento il padre/marito presentava opposizione, eccependo che il precetto era nullo perché l'ordinanza presidenziale era stata spedita in forma esecutiva in favore della madre e non delle figlie; il che, secondo il ricorrente, determinava la violazione dell'articolo 475, comma 2, del Codice di procedura civile, che consente tale spedizione «soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento».
Il Tribunale di Caltanissetta invece, perseguendo un indirizzo già seguito da una parte della giurisprudenza, ribadisce che il genitore è titolare di una legittimazione concorrente «a rivendicare e a ricevere l'assegno»; legittimazione che si blocca «nel momento in cui cessi l'inerzia del figlio, che provveda a richiedere direttamente il pagamento dell'assegno».

autore: Zadnik Francesca