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Nella nozione di residenza abituale del minore prevale il criterio di vicinanza. Corte UE 8 giugno 2017

Sabato, 7 Ottobre 2017
Giurisprudenza | Circolazione e residenza
Corte Giust. UE, sez. V., sentenza 8 giugno 2017, causa C 111/17/PPU per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I coniugi, di diversa nazionalità, residenti in Italia, decidevano che la madre (greca) avrebbe partorito ad Atene onde poter beneficiare dell'assistenza della sua famiglia e che, entro un certo tempo avrebbe fatto ritorno in Italia.
Tuttavia la madre, unitamente alla figlia, rimaneva in Grecia.
Il marito promuoveva domanda di divorzio con richiesta al Tribunale di ordinare il rientro in Italia della figlia.
Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda di rientro in quanto la bambina risiedeva fin dalla nascita in stato diverso.
Parallelamente il padre proponeva domanda di rientro al Tribunale di Atene.
Quest'ultimo sollevava questione pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di "residenza abituale", ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 nel caso di un lattante che, per motivi fortuiti o di forza maggiore, sia nato in un luogo diverso da quello che i suoi genitori, i quali esercitano congiuntamente su di esso la potestà genitoriale, avevano previsto per lui quale luogo di residenza abituale e che sia stato da allora trattenuto da uno dei suoi genitori nello Stato in cui è nato.
Per la Corte Europea, la circostanza che il minore abbia soggiornato per diversi mesi ininterrottamente in stato diverso da quello di residenza abituale dei genitori, conformemente alla volontà comune di costoro, rende il primo stato residenza abituale ed esclude che possa considerarsi illecito il mancato rientro.
L'intenzione dei genitori, che non è decisiva, di per sé sola, per determinare la residenza abituale di un minore, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, costituisce tuttavia un «indizio» tale da integrare un complesso di altri elementi concordanti.
L'intenzione iniziale dei genitori che il minore risieda in un luogo determinato non può prevalere sulla circostanza che questi soggiorna ininterrottamente in un altro Stato sin dalla sua nascita.
La procedura di ritorno mira a ricollocare il minore nell'ambiente a lui più familiare onde ripristinare la continuità delle sue condizioni di esistenza e di sviluppo.
Anche da questo punto di vista l'ambiente più familiare è quello, unico, avuto dalla nascita.

autore: Fossati Cesare