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La falsità della data del testamento olografo va provata dalla parte che ne assume la non veridicità - Cass. Ord. 22 settembre 2017 n. 22197

Venerdì, 6 Ottobre 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ. sez. II ord. 22197 del 22 settembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in esame veniva impugnata una sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva stabilito che fosse onere della parte che intendeva far valere un testamento olografo successivo ad  altro pubblicato dimostrare la veridicità della data. La Corte di Cassazione evidenzia come l'art. 602 c. 3 c.c. espressamente preveda la possibilità di dimostrare la non verità della data nel caso di testamenti successivi: da tale disposizione si deduce che mentre la data falsa non può ritenersi di per sé causa di invalidità del testamento, l'azione volta a dimostrare la "non verità" è esperibile qualora vi sia un interesse giuridico a dedurla. Quindi quando venga dimostrata l'autenticità del testamento (come era accaduto nel caso di specie), l'onere di provare la falsità della data incombe, secondo i normali criteri del processo civile, sul soggetto che intenda farla valere.

autore: Fossati Cesare