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Il genitore che si è adoperato per aiutare il figlio maggiorenne ad essere autosufficiente non è tenuto al mantenimento – Cass. n° 21615 del 19 settembre 2017

Venerdì, 6 Ottobre 2017
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. Civ. sez. VI n° 21615 del 19 settembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il figlio adottivo maggiorenne domandava il mantenimento al genitore non essendo economicamente autosufficiente. La Suprema Corte conferma il suo orientamento in base al quale l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Nella fattispecie in esame il genitore aveva ampiamente dimostrato di avere aiutato in tutti i modi il figlio, pagandogli la retta in scuola privata, aiutandolo economicamente per intraprendere un'attività economica, ma di converso egli non aveva sostenuto gli esami e non aveva coltivato l'occasione di lavoro offerta, risultando quindi dimostrata la colpa del figlio nella sua non autosufficienza economica.

autore: Fossati Cesare