Ribadito il principio che la violazione dell'obbligo di fedeltà, per dare luogo all'addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Ove la convivenza tra i coniugi sia già venuta meno, la pur provata relazione extraconiugale non può dar luogo a pronuncia di addebito.