La prescrizione per l'azione di accertamento della decadenza del beneficio di inventario decorre dall'evento che ne ha causato la decadenza – Cass. 13 settembre 2017 n. 21212
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Un erede, dopo l'accettazione con beneficio di inventario, procedeva all'alienazione di un immobile in violazione del disposto del'art. 493 c.c., ossia senza la prescritta autorizzazione del Tribunale. L'azione per l'accertamento dell'intervenuta decadenza, promossa dal Fallimento del de cuius, veniva proposta oltre i dieci anni dal decesso e dall'accettazione beneficiata, ma entro i dieci anni dall'avvenuta alienazione. La Cassazione stabilisce che nel caso in cui, in violazione dell'art. 493 c.c., l'erede abbia effettuato alienazioni di beni ereditari senza l'autorizzazione del giudice, l'azione dei creditori del defunto tesa ad accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio dell'inventario, non potrebbe essere utilmente promossa se non successivamente al compimento dell'atto non autorizzato; resta fermo allora che, ai sensi della regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., il decorso della prescrizione dell'azione deve essere necessariamente ancorato all'evento che ha causato la decadenza, solo dopo il verificarsi del quale può essere accertata la responsabilità dell'erede ultra vires.
autore: Fossati Cesare
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