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Non è ammessa la contestazione della rilevanza della ctu sulla p.a.s. in Corte di Cassazione. Cass.ord 21215 del 13 settembre 2017

Giovedì, 14 Settembre 2017
Giurisprudenza | Alienazione genitoriale | Legittimità
Cass.ord 21215 del 13 settembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La madre che si comporta ripetutamente in modo inappropriato con la propria figlia minore, facendola vivere insieme al nuovo compagno, e abituandola a chiamarlo "papà" è valutata dalla Corte come inadeguata. Pertanto la minore viene affidata in via esclusiva al padre. Non rileva, secondo la Corte, che la valutazione del comportamento della donna sia da ascrivere alla sindrome della alienazione genitoriale ma ciò che conta è che la effettiva condotta della stessa nei confronti della figlia. Si sosttolinea poi che "chi intende infirmare in Cassazione sotto il profilo della insufficienza argomentativa la motivazione di una sentenza che recepisce le conclusioni di una CTU della quale il giudice ha ritenuto di condividere il merito deve, innanzitutto, allegare di aver rivolto critiche alla consulenza dinanzi al giudice a quo."

autore: Zadnik Francesca