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Il destinatario di un legato in sostituzione di legittima per esperire l'azione di riduzione deve rinunciare al legato. Cass. 4 agosto 2017 n. 19646

Venerdì, 8 Settembre 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ. sez. II n° 19646 4 agosto 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il de cuius, coniugato senza prole, disponeva delle sue sostanze con testamento, istituendo eredi universali i nipoti e lasciando l'usufrutto e il denaro alla moglie, la quale peraltro contestava l'entità del legato in suo favore, inferiore per valore alla legittima spettantele per legge e chiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive e la reintegrazione della quota di legittima. 

La Cassazione afferma che a norma del'art. 551 c.1. c.c. il legato in sostituzione di legittima è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, cosicché l'erede che ritenga lesa la sua quota deve, al fine di esercitare l'azione di riduzione, rinunciare al legato ed assumere la posizione di erede pretermesso. La Suprema Corte, dopo un ricco excursus sui vari orientamenti succedutisi nel tempo, qualifica la rinuncia al legato quale condizione dell'azione, che come tale può verificarsi sino al momento della decisione.

autore: Fossati Cesare