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L'onere del mantenimento grava su entrambi i genitori a prescindere dalle diverse potenzialità economiche. Cass. 31 luglio 2017 n. 19052

Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 31 luglio 2017 n. 19052 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario o convivente col figlio concorrono a garantirgli un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.

autore: Fossati Cesare