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Le mansioni del presidente non possono essere svolte dal collegio. Cass. 25 luglio 2017 n. 18343

Sabato, 19 August 2017
Giurisprudenza | Competenza | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 25 luglio 2017 n. 18343 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E' nulla per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cpc la pronuncia resa dal collegio, anziché dal presidente del tribunale, in un giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente, quest'ultimo assimilabile all'ausiliario del giudice. 
Sebbene non involgano veri e propri profili di competenza, i criteri previsti ex art. 170 d.p.r. n. 115/02 riguardano non l'ufficio, ma la persona titolare di quel ruolo e pertanto non possono essere derogati.

autore: Fossati Cesare