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Gli enti locali non posso discriminare gli individui imponendo limitazioni di dimora solo perchè provenienti da aree africane, asiatiche o sudamericane, ad alto rischio di malattie contagiose ed infettive. Tribunale di Genova, ordinanza del 26 luglio 2017.

Venerdì, 4 August 2017
Giurisprudenza | Cittadinanza | Merito
Tribunale di Genova, ordinanza del 26 luglio 2017. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'ordinanza che il Sindaco del Comune di Alassio (SV) aveva emanato in materia di tutela sanitaria n. 831 era stata oggetto di 
impugnazione da parte di associazioni specializzate in materia di antidiscriminazione e diritti umani prima nanti il Tar, che aveva
 dichiarato la propria carenza di giurisdizione, poi nanti il competente Tribunale ordinario. Con detta ordinanza il sindaco, seguito
 poi da altri comuni limitrofi, aveva vietato alle "
persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell'area africana, asiatica e
 sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive trasmissibili,
di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale
", fondando il provvedimento su un asserito "accertamento di un
 esponenziale aumento sul territorio comunale di cittadini stranieri provenienti da diversi stati africani asiatici e sudamericani"
ed  in considerazione del fatto che "in detti paesi, sia di origine che di transito, in assenza di adeguate misure di profilassi sono ancora
presenti numerose malattie contagiose ed infettive quali ad esempio TBC, scabbia, HIV, ed è tuttora in corso una gravissima epidemia
 di ebola come attestato anche dall'OMS";
Tali condizioni di allarme sociale erano però state smentite dalla Azienda sanitaria Locale
 e pertanto, detto provvedimento si poneva come apertamente discriminante,  con la correlazione operata, del tutto automaticamente,
 nelle ordinanza de quibus
tra la - solo  potenziale - insorgenza di malattie infettive e l'origine etnica e la provenienza geografica dei
soggetti. Per tali motivi il Tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi in merito alla violazione dei diritti ad opera del provvedimento
su ricorso di associazioni specializzate nella tutela dei diritti umani e nella lotta alla discriminazione sociale, e pertanto chiamato a
dare un giudizio non sull'atto ma sulla potenziale lesione del diritto degli individui, ha dichiarato il carattere discriminatorio
dell'ordinanza del Comune di Alassio e di quelle dello stesso tenore adottate da altri comuni limitrofi ed ha ordinato ai medesimi
enti locali di cessare le ridette condotte discriminatorie.


autore: Zadnik Francesca