La richiesta di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale proposta al Tribunale per i Minorenni dopo il giudizio di separazione, comportando una modifica delle statuizioni già adottate dal tribunale ordinario, è da qualificare come richiesta di modifica delle condizioni della separazione e, quindi, di competenza di quest’ultimo e non del tribunale per i minorenni.
Anche ove si discuta dell'esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, tale circostanza è inidonea a spostare la competenza presso il tribunale per i minorenni.
La conclusione non cambia anche a fronte della considerazione che il giudizio di separazione si era concluso e quello di divorzio non era ancora iniziato.