L'accettazione con beneficio d'inventario non è necessaria quando l'azione di simulazione sia volta a dimostrare la consistenza del patrimonio relitto. Cass. 22 giugno 2017 n. 15546
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Nella complessa vicenda, il nipote (non erede) della de
cuius risultava essere acquirente dalla defunta nonna di alcuni beni
immobili, ma si assumeva da parte ricorrente che la vendita de qua dissimulasse
invece una donazione. La Corte distrettuale aveva
ritenuto che la disamina della domanda avanzata nei confronti del suddetto nipote
fosse preclusa dall'omessa preventiva accettazione dell'eredità con beneficio
di inventario da parte dell'attore, come imposto dall'art. 564 c.c. La Suprema Corte, cassando
l'impugnata sentenza, sancisce che di fronte ad un atto di disposizione
patrimoniale del de cuius, che si assume lesivo della quota di legittima
e che integri i requisiti di validità del negozio simulato, l'azione di
simulazione proposta dall'erede legittimario deve considerarsi proposta
esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. e l'azione
di simulazione è ammissibile solo se vi sia stata accettazione con beneficio
d'inventario. Nel caso invece in cui l'erede che proponga
azione di simulazione per accertare la nullità del negozio dissimulato, essendo l'azione diretta all'accertamento del
negozio dissimulato e quindi alla restituzione alla massa ereditaria dei beni
donati, mai usciti dal patrimonio del defunto, non è necessario che l'erede
provveda alla preventiva accettazione con beneficio di inventario ex art. 564 c.c.
autore: Fossati Cesare
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