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L'accettazione con beneficio d'inventario non è necessaria quando l'azione di simulazione sia volta a dimostrare la consistenza del patrimonio relitto. Cass. 22 giugno 2017 n. 15546

Venerdì, 30 Giugno 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 15546 del 22 giugno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella complessa vicenda, il nipote (non erede) della de cuius risultava essere acquirente dalla defunta nonna di alcuni beni immobili, ma si assumeva da parte ricorrente che la vendita de qua dissimulasse invece una donazione. La Corte distrettuale aveva ritenuto che la disamina della domanda avanzata nei confronti del suddetto nipote fosse preclusa dall'omessa preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'attore, come imposto dall'art. 564 c.c. La Suprema Corte, cassando l'impugnata sentenza, sancisce che di fronte ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius, che si assume lesivo della quota di legittima e che integri i requisiti di validità del negozio simulato, l'azione di simulazione proposta dall'erede legittimario deve considerarsi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. e l'azione di simulazione è ammissibile solo se vi sia stata accettazione con beneficio d'inventario. Nel caso invece in cui l'erede che proponga azione di simulazione per accertare la nullità del negozio dissimulato, essendo l'azione diretta all'accertamento del negozio dissimulato e quindi alla restituzione alla massa ereditaria dei beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto, non è necessario che l'erede provveda alla preventiva accettazione con beneficio di inventario ex art. 564 c.c.

autore: Fossati Cesare