Anche in sede di modifica è fuorviante il criterio del tenore di vita della convivenza per l'assegno di divorzio. Cass. 22 giugno 2017 n. 15481
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Il nuovo orientamento in tema di assegno di divorzio avviato dalla pronuncia 11504 del 10 maggio 2017 trova conferma anche in sede di modifica delle condizioni, purché ricorrano i giustificati motivi di cui all'art. 9 l.898/1970, non essendo sufficiente a giustificare la revisione dell'assegno il mero richiamo al nuovo arresto giurisprudenziale.
L'onere della prova si inverte, nel senso che spetta a chi sostiene il venir meno del diritto (il coniuge obbligato) l'onere di dimostrare la sussistenza di mezzi adeguati e/o la possibilità per il beneficiario di procurarseli.
La verifica della sussistenza del diritto va effettuata non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, bensì alla luce del principio dell'indipendenza o autosufficienza economica, considerando i principali indici: il possesso di redditi e/o di cespiti patrimoniali mobiliari / immobiliari; le capacità e possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa.
Nella fattispecie la Corte territoriale non aveva tenuto conto del significato della omissione di una delle parti all'onere di esibizione della documentazione richiesta dal giudice.
Per la Cassazione non può riconoscersi assegno divorzile sul presupposto di permanenza di un evidente divario economico tra le parti, né sulla base del criterio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
autore: Fossati Cesare
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