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Va rispettato il principio di concentrazione delle tutele per la famiglia, per gli ordini di protezione e le misure cautelari, a prescindere dalla competenza collegiale o monocratica. Cass. 22 giugno 2017 n° 15482

Cass. sent del 22 giugno 2017 n° 15482 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un caso di atti persecutori nei confronti dell'ex da parte dell'uomo, padre di una minore, dovendosi decidere in merito alle modalità di frequentazione dello stesso con la bambina, la donna, con ricorso incidentale, richiede che vi sia pronuncia della cassazione in merito all'annullamento della misura cautelare di non avvicinamento alla casa familiare e alla sua persona, in passato disposta nei confronti dell'ex, che aveva adottato condotte particolarmente violente e comunque pregiudizievoli per lei e la figlia.
La Corte di legittimità precisa che, anche se la ridetta misura cautelare rimane non ricorribile in Cassazione non essendo provvedimento definitivo, considerando che detti comportamenti da stalker non sono mai stati contestati dall'uomo, l'insieme dei provvedimenti a tutela della famiglia debba rispettare il principio di "concentrazione delle tutele" e pertanto che decisioni in merito a ordini di protezione possano e debbano comunque essere conosciute dal giudice, a prescindere dalla conformazione collegiale o monocratica.
La Cassazione precisa pertanto il principio di diritto secondo il quale, il giudice collegiale nanti il quale si è discusso in merito alla collocazione del minore, come in questo caso, possa conoscere anche della misure di protezione in ordine alla tutela della famiglia,  poichè sarebbe anti  economico ed irrazionale ammettere il contrario.

autore: Zadnik Francesca