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Inammissibile la domanda per accedere al fondo per il coniuge in stato di bisogno, se non vi era la predeterminazione dell'assegno di mantenimento ab origine. Tribunale di Milano, decreto 17 aprile 2017

Venerdì, 9 Giugno 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale di Milano, 17 aprile 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale di Milano precisa che solo il "genitore" che sia "al contempo titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo, e non anche quello astrattamente più svantaggiato ossia il genitore che non goda
di alcun assegno (e magari non percepisca alcun reddito per sé)";
Precisa altresì che, "tuttavia, al momento, il regime giuridico in esame è eccezionale e transitorio e, pertanto, sperimentale (dunque, non destinato a perdurare nel tempo).

autore: Zadnik Francesca