Se gli assegni familiari costituiscano presupposto per la modifica delle condizioni economiche. Corte d'Appello di Genova, 24 maggio 2017
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Le parti erano pervenute a trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale con un accordo che non prevedeva il regime degli assegni per il nucleo familiare. In seguito la moglie aveva chiesto ed ottenuto gli assegni dall'INPS. Ricorreva il marito ai fini della modifica delle condizioni, sul presupposto che il beneficio degli assegni familiari costituisse motivo per rivedere l'ammontare del suo contributo al mantenimento della moglie e delle figlie. Il Tribunale accoglieva la domanda di modifica. La Corte d'Appello ha viceversa rigettato la domanda di modifica, ritenendo che gli assegni familiari non incidono sull'assetto economico uscito dall'accordo di separazione ed in ogni caso la situazione è controbilanciata dalla grave malattia che ha colpito la moglie, dalle accresciute esigenze delle figlie, dal venir meno del mutuo a carico del marito.
autore: Fossati Cesare
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