Presupposti per la nomina di amministratore di sostegno: mancanza di autonomia e assenza di rete istituzionale o familiare. Tribunale di Modena, 4 maggio 2017
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Il requisito dell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, necessario per la nomina di un amministratore di sostegno ex art. 404 c.c. non viene soddisfatto qualora, pur in presenza di una patologia accertata che limita l'autonomia della persona, sussista una rete familiare/istituzionale tale da supportare di fatto l'interessato. Nel caso di specie il soggetto debole era adeguatamente e continuativamente seguito dai servizi di competenza e i familiari erano presenti nella sua vita: il Tribunale ha dunque statuito che l'esigenza di protezione era comunque perfezionata, ritenendo dunque che il presupposto dell'applicazione della misura consista più nell'esigenza di tutela che nella presenza di fragilità.
autore: Fossati Cesare
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