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Non si dispone l'affidamento in prova ai servizi sociali per il padre condannato per omesso mantenimento al figlio minore, se appare inaffidabile e disinteressato alla rieducazione. Cass. 12 maggio 2017, n. 23758.

Giovedì, 18 Maggio 2017
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità | Merito
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L'art. 47, comma 2 ord. pen. prevede che l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale possa essere concessa quando il Tribunale ritiene che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Nel cason di specie, il Tribunale non ha respinto l'istanza basandosi esclusivamente sulla negazione della propria responsabilità da parte dell'imputato: l'ordinanza impugnata evidenzia, infatti, l'attuale assenza di volontà di attivarsi per riparare il danno al figlio nonché i sentimenti di rancore verso la moglie. In effetti, in questo caso, il ricorrente non nega affatto la condotta contestatagli - l'omesso versamento prolungato nel tempo dell'assegno in favore del figlio minore stabilito in sede di separazione e poi di divorzio - ma sostiene che tale omesso versamento è incolpevole, sia per le sue difficoltà economiche, sia per l'ingiustizia delle decisioni giudiziarie adottate nei suoi confronti.  Il provvedimento evidenzia, ancora, la condotta attuale di non collaborazione con le forze dell'ordine, da cui fa discendere un giudizio di inaffidabilità del soggetto. In definitiva, la conclusione del Tribunale dell'impossibilità di un percorso rieducativo appare logica e agganciata a dati attuali e concreti.

autore: Zadnik Francesca