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Sull'ammissibilità del deposito in forma cartacea anziché telematica del reclamo ex art. 708 c.p.c. Corte d'Appello di Genova 4 aprile 2017

Domenica, 23 Aprile 2017
Giurisprudenza | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Genova
Corte d'Appello di Genova, decreto 4 aprile 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Deposito del reclamo ex art. 708 c.p.c. in formato cartaceo anziché telematico - supposta violazione dell'art. 16-bis d.l. 179/2012 - obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali - natura del reclamo ex art. 708 cpc: mera fase eventuale del giudizio o nuovo e diverso giudizio?
Per la Corte: da un punto di vista sostanziale il provvedimento del giudice del riesame si inserisce nel procedimento di separazione, è modificabile dal G.I. del Tribunale; è rimedio del tutto eccezionale; il provvedimento mantiene il carattere interinale e provvisorio e pertanto può ricondursi ad una fase del giudizio.
Ma da un punto di vista formale, dovendo investire un altro organo giurisdizionale, non può che essere inteso come un nuovo procedimento, sia pure con gli effetti peculiari della fattispecie, per cui è consentito il deposito cartaceo.

autore: Fossati Cesare