L'ossessione religiosa della moglie e i tentativi di arginarla del marito non determinano l'addebito. Tribunale di Milano, 18 gennaio 2017
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Separazione personale dei coniugi. Contrapposte domande di addebito.
Il marito deduceva comportamenti compulsivi della moglie, frutto di ossessione religiosa, e violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio, protrattisi per anni.
Gli anomali fenomeni, definiti di possessione demoniaca, erano risultati confermati in sede istruttoria.
Tuttavia lo stesso resistente sosteneva che tali fenomeni erano stati subiti dalla moglie, la quale non ne era parte attiva, di fatto disconoscendo l'imputabilità degli stessi alla volontà della moglie.
Anche la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti marito, per avere questi limitato le frequentazioni della moglie e aver contenuto gli esborsi conseguenti alle innumerevoli trasferte di preghiera, viene definita non censurabile.
Anche in questo caso i fatti sono veri perché documentati, ma vanno contestualizzati: limitare i contatti della moglie con le persone che il marito individua come responsabili della deriva ossessiva della consorte, anche perché continuamente presenti nella casa coniugale, non può essere interpretato come violenza morale, bensì come legittima reazione e tentativo di arginare le sofferenze della signora.
autore: Fossati Cesare
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