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Sia rispettata la volontà della minore di non essere riconosciuta dal padre. Corte di Cassazione, sentenza del 27 marzo 2017 n° 7762

Corte di Cassazione, Sez. I, 27 marzo 2017 n. 7762 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Riconosciuto, finalmente, il diritto di una minore quattordicenne ad essere ascoltata e rispettata nella volontà di non voler essere riconosciuta come figlia naturale del padre biologico. Nonostante la giovane avesse espresso volontà contraria al riconoscimento, in questo senso già in sede di audizione in Cda, le sue parole erano state interpretate come contrarie al proprio interesse al riconoscimento ed alla bigenitorialità, dovute ad "informazioni errate sulla condotta paterna ed al timore di turbare la situazione familiare." La vicenda, annosa e complessa, già era giunta in Cassazione ove era stato censurato l'omesso ascolto della allora bambina, con rinvio alla Corte territoriale per tale adempimento.
Ma la Corte d'Appello, pur disponendo l'ascolto della ormai quattordicenne, le "imponeva" comunque il riconoscimento paterno, nonostante la sua chiara espressa volontà contraria, sulla scorta del "diritto soggettivo del padre al riconoscimento della bambina, nell'interesse preminente della minore", sia per "le conseguenze derivanti dalla bi genitorialità in senso astratto, sia dai vantaggi affettivi che ella avrebbe ricavato da una famiglia allargata" ( il padre aveva costituito una nuova famiglia da cui erano nati altri due figli), nonché "per l'assenza di pregiudizi concreti che mettessero in pericolo il benessere psico-fisico della minore dal rapporto con la figura paterna". La Suprema Corte, nanti cui la madre della ragazza aveva impugnato anche questa decisione, censurava però questa disposizione della Corte di Appello e cassava la decisione.
Inspiegabilmente infatti, seppur la ragazzina fosse stata giudicata dalla Corte territoriale "capace di discernimento,matura e consapevole della sua condizione, e in grado di interagire e rispondere alle domande dell'interlocutore", la sua volontà non era stata rispettata, in palese violazione dell'identità della minore del suo benessere effettivo sotto il profilo psichico, culturale e relazionale, in palese violazione dell'art 250 c.c. 3 e 4 comma.

autore: Zadnik Francesca