Sia rispettata la volontà della minore di non essere riconosciuta dal padre. Corte di Cassazione, sentenza del 27 marzo 2017 n° 7762
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Riconosciuto, finalmente, il diritto di
una minore quattordicenne ad essere ascoltata e rispettata nella volontà
di non voler essere riconosciuta come figlia naturale del padre
biologico. Nonostante la giovane avesse espresso volontà contraria al
riconoscimento, in questo senso già in sede di audizione in Cda, le sue
parole erano state interpretate come contrarie al proprio interesse al
riconoscimento ed alla bigenitorialità, dovute ad "informazioni errate
sulla condotta paterna ed al timore di turbare la situazione familiare."
La vicenda, annosa e complessa, già era giunta in Cassazione ove era
stato censurato l'omesso ascolto della allora bambina, con rinvio alla
Corte territoriale per tale adempimento.
Ma la Corte d'Appello, pur
disponendo l'ascolto della ormai quattordicenne, le "imponeva" comunque
il riconoscimento paterno, nonostante la sua chiara espressa volontà
contraria, sulla scorta del "diritto soggettivo
del padre al riconoscimento della bambina, nell'interesse preminente
della minore", sia per "le conseguenze derivanti dalla
bi genitorialità in senso astratto, sia dai vantaggi affettivi che ella
avrebbe ricavato da una famiglia allargata" ( il padre aveva costituito
una nuova famiglia da cui erano nati altri due figli), nonché "per
l'assenza di pregiudizi concreti che mettessero in pericolo il benessere
psico-fisico della minore dal rapporto con la figura paterna". La
Suprema Corte, nanti cui la madre della ragazza aveva impugnato anche
questa decisione, censurava però questa disposizione della Corte di
Appello e cassava la decisione.
Inspiegabilmente infatti, seppur la
ragazzina fosse stata giudicata dalla Corte territoriale "capace di
discernimento,matura e consapevole della sua condizione, e in grado di
interagire e rispondere alle domande dell'interlocutore", la sua volontà
non era stata rispettata, in palese violazione dell'identità della
minore del suo benessere
effettivo sotto il profilo psichico, culturale e relazionale, in palese violazione dell'art 250 c.c. 3 e 4 comma.
autore: Zadnik Francesca
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