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Il diritto di credito da mantenimento è tutelabile con l'azione revocatoria. Cass. 7 mazro 2017 n. 5618

Corte di Cassazione, III sez. 7 marzo 2017 n. 5618 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ne consegue che anche il credito per assegni periodici di mantenimento è tutelabile con l'azione revocatoria, essendo sufficiente non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
L'atto di compravendita di immobile del coniuge obbligato è soggetto a revocatoria anche in assenza di un inadempimento, fondandosi sui presupposti: 1) dell'esistenza di un credito; 2) della scientia damni o partecipatio fraudis 3) sul requisito oggettivo dell'eventus damni, vale a dire del compimento, ad opera del debitore, di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare.

autore: Fossati Cesare