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Il trust autodichiarato non da luogo a trasferimento in sede istitutiva. Cass. 26 ottobre 2016 n. 26614

Martedì, 28 Febbraio 2017
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Legittimità
Corte di Cassazione, sentenza 26 ottobre 2016 n. 26614 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'istituzione di un trust cosiddetto "autodichiarato", con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perchè la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la "segregazione" quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una "segregazione" da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

autore: Fossati Cesare