Condivisibile la scelta di mutare l'affido alternato in condiviso. Cass. Ord. 4060 del 15 febbraio 2017
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Nel giudizio relativo ad accordi patrimoniali e di gestione di una figlia adolescente di una coppia non sposata, l'attenzione della Suprema Corte viene posta sul regime di suddivisione della spese straordinarie, in cui viene ribadito che non sia necessario l'accordo su ogni decisione che viene assunta da uno dei genitori per le spese straordinarie e che riguardi l'interesse primario del figlio, escludendo che il genitore contrario abbia potere paralizzante di porre veto nelle decisioni dell'altro, e che debba pertanto comunicare in modi e tempi determinati il proprio dissenso.
Viene altresì ritenuta corretta la decisione di disporre il mutamento delle condizioni di collocamento della figlia adolescente, ritenendo che l'affido alternato, seppur abbia trovato applicazione nel vigente ordinamento, possa essere adeguato solo in un numero limitato di casi, e valutando come fondate le difficoltà della minore nel vivere la propria vita quotidiana, dovendo continuamente mutare casa da un genitore all'altro.
autore: Zadnik Francesca
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