inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La regola dell'accordo va tradotta nell'interesse del minore. Cass. 14 febbraio 2017 n. 4060

Giovedì, 16 Febbraio 2017
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Corte di Cassazionne, 14 febbraio 2017 n. 4060 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Rapporto di convivenza - figlia nata fuori del matrimonio - cessazione della convivenza - scrittura privata di regolamentazione dei rapporti in ordine a mantenimento ed educazione e regime alternato.
Azione in giudizio per ratifica degli accordi a fronte di inadempimenti - regime delle spese straordinarie: rifiuto del rimborso da parte del non collocatario se non concordate.
TM Brescia autorizzava a completare il ciclo della scuola media privata avviato dalla madre.
Corte d'Appello: il reclamante non ha illustrato le ragioni che inducevano a ritenere trattarsi di una scelta sbagliata.
Ricorso per Cassazione: il principio di bigenitorialità introdotto dalla legge 54/2006 ha come finalità quella di stimolare l'esercizio concordato della genitorialità. Piena affidabilità dell'istruzione pubblica. Scelta educativa non condivisa, ma con obbligo di sopportarne gli oneri. Il cambio di regime da alternato a condiviso con collocamento prevalente presso la madre comporta minore frequentazione padre-figlia.
Per la Corte non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie.
L'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l'intesa prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all'interesse del minore.
L'affido alternato, tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano, è rimasto soluzione educativa di limitata applicazione, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, incluso il figlio, condividono la soluzione.

autore: Fossati Cesare