La malattia del marito non è causa di annullamento del matrimonio. Cass. 13 febbraio 2017 n. 3742
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La moglie chiedeva l'annullamento del matrimonio adducendo di essere stata ingannata a celebrarlo, stante la malattia del marito che poteva pregiudicare la procreazione e la normale vita coniugale. Sosteneva quindi che il suo consenso era viziato, che l'errore doveva considerarsi essenziale e idoneo alla impugnazione del matrimonio ex art. 122 c.c.Non così per i giudici: l'errore essenziale che consente l'impugnativa non è legato alle reazioni soggettive del coniuge che ne era all'oscuro, bensì ad una malattia di gravità tale da vanificare la vita coniugale.Era emerso in sede di consulenza tecnica che la malattia era insorta dopo il matrimonio e risultava curabile.Per l'annullabilità ex art. 122 c.c. la malattia deve risultare preesistente al matrimonio, compete poi al giudice l'apprezzamento in ordine alla sua rilevanza. Per la Cassazione la malattia riscontrata non costituisce impedimento al normale svolgimento della vita
coniugale.
autore: Fossati Cesare
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