Il minore viene affidato al padre, se dopo la c.t.u. emerge che la figura paterna è la migliore per la serenità e l'equilibrio del bambino. Cass. sent. n° 2770 del 2 febbraio 2017
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Correttamente la corte territoriale, disponendo l'ascolto del minore, ha agito nel migliore interesse dello stesso. All'esito della C.t.u. è stato altresì, precisato che dall'esame non è emerso
"alcun segno di alienazione parentale dà parte dell'uno o
dell'altro genitore" e che "non si riscontrano nel
ragazzino le difficoltà scolastiche paventate dalla madre (S, 6
della sentenza di appello). Talchè la Corte territoriale ne ha
tratto la conclusione che fosse del tutto condivisibile l'assunto del
c.t.u., secondo cui l'attuale collocazione del minore è maggiormente
conforme al suo attuale interesse ed alla sua serenità". La Suprema Corte ha pertanto confermato questa decisione.
autore: Zadnik Francesca
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